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Contratto di tirocinio e raccomandazioni per il salario

Nessun tirocinio senza contratto

Nel contratto di tirocinio il datore di lavoro s'impegna a formare adeguatamente la persona in formazione o a farla formare da personale specializzato per la professione di tecnolog/a del latte AFC o addetto/a alla trasformazione lattiero-casearia CFP.

Il contratto di tirocinio deve essere stipulato prima o al più tardi all'inizio della formazione professionale di base. Si tratta di un atto giuridico di diritto privato, regolato come contratto individuale di lavoro ne Codice delle obbliganzioni (CO art. 344-346a). Il contratto di tirocinio deve essere approvato dall'ufficio della formazione professionale del Cantone in cui ha sede l'azienda formatrice.


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Raccomandazioni per il salario del tirocinio

La SMV-SSIL raccomanda di applicare, nei contratti di tirocinio, le seguenti scale salariali. Esse mirano a evitare differenze eccessive nella retribuzione dei/delle tirocinanti. Tuttavia, da ciò non deriva alcun diritto legale per i/le tirocinanti.

Salario di base AFC (reccomandazione SMV-SSIL)

1° anno di tirocinio = CHF 800.00 al mese
2° anno di tirocinio = CHF 1'000.00 al mese
3° anno di tirocinio= CHF 1'300.00 al mese
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Raccomandazioni per il salario del tirocinio

Il salario per i/le tirocinanti CFP viene stabilito prendendo come riferimento quello dei/delle tirocinanti AFC, valorizzando le prestazioni individuali di ciascun/a tirocinante.

Questo salario di base reccomandato non corrisponde però al salario lordo, che può includere ulteriori bonus o premi (vedasi sotto). La determinazione del salario è e rimane di competenza delle parti contraenti, cioè del formatore/datore di lavoro e del/della tirocinante o dei loro rappresentanti legali.

I costi per i materiali didattici e per i mezzi di trasporto pubblico sono di norma a carico del/della triocinante o dei suoi rappresentanti legali. Il formatore/datore di lavoro può farsi carico di una parte di tali costi.

Un bonus o la tredicesima mensilità sono prestazioni volontarie del datore di lavoro, a meno che non siano state concordate esplicitamente al momento dell'assunzione. Noi raccomandiamo, al momento della stipula del contratto di tirocinio, di stabilire il salario lordo annuo (incl. la tredicesima mensilità). Tale importo, diviso per tredici, determina il salario lordo mensile e una tredicesima mensilità, da corrispondere eventualmente in proporzione (pro rata).

Per coloro de conseguono tirocinio complementare / formazione secondaria, il salario dovrebbe essere determinato tenendo conto dell'età e delle condizioni personali.

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